Ordinanza 376/1989 (ECLI:IT:COST:1989:376)
Massima numero 13509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
03/07/1989; Decisione del
03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 376/89. REATI TRIBUTARI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - RITENUTE EFFETTIVAMENTE OPERATE A TITOLO D'ACCONTO O DI IMPOSTE SULLE SOMME PAGATE - OMESSO VERSAMENTO - AMMONTARE - MANCATA INDICAZIONE AI FINI DELLA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.L. 1O.7.1982, N. 429, ART. 2, ULT. COMMA, CONV. CON MODIFICA IN L. 7.8.1982, N. 516- - COST., ART. 3.
ORD. 376/89. REATI TRIBUTARI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - RITENUTE EFFETTIVAMENTE OPERATE A TITOLO D'ACCONTO O DI IMPOSTE SULLE SOMME PAGATE - OMESSO VERSAMENTO - AMMONTARE - MANCATA INDICAZIONE AI FINI DELLA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.L. 1O.7.1982, N. 429, ART. 2, ULT. COMMA, CONV. CON MODIFICA IN L. 7.8.1982, N. 516- - COST., ART. 3.
Testo
Nel reato di omesso versamento da parte del sostituto d'imposta delle ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate, appare ragionevole la scelta del legislatore di non prevedere una "soglia (minima) di punibilita'", indicando l'ammontare del mancato versamento da cui puo` dipendere l'irrogazione della sanzione penale; il legislatore, infatti, ha dettato norme punitive di particolare gravita'per un reato omissivo ad effetti permanenti di per se' gia' integrante evasione colpevole. Peraltro, la posizione del sostituto d'imposta, attesa la sua peculiare funzione nel sistema tributario, non e` comparibile con quella di altri soggetti tenuti all'adempimento di obblighi in materia come l'obbligato al versamento all'erario di somme effettivamente percepite da terzi a titolo di IVA. (Manifesta inammissibilita' in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, covertito con modificazioni L. 7 agosto 1982, n. 516). - v. O. n. 593/1988, 300/1988, 337/1987.
Nel reato di omesso versamento da parte del sostituto d'imposta delle ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate, appare ragionevole la scelta del legislatore di non prevedere una "soglia (minima) di punibilita'", indicando l'ammontare del mancato versamento da cui puo` dipendere l'irrogazione della sanzione penale; il legislatore, infatti, ha dettato norme punitive di particolare gravita'per un reato omissivo ad effetti permanenti di per se' gia' integrante evasione colpevole. Peraltro, la posizione del sostituto d'imposta, attesa la sua peculiare funzione nel sistema tributario, non e` comparibile con quella di altri soggetti tenuti all'adempimento di obblighi in materia come l'obbligato al versamento all'erario di somme effettivamente percepite da terzi a titolo di IVA. (Manifesta inammissibilita' in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, covertito con modificazioni L. 7 agosto 1982, n. 516). - v. O. n. 593/1988, 300/1988, 337/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte