Ordinanza 377/1989 (ECLI:IT:COST:1989:377)
Massima numero 13510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/07/1989;  Decisione del  03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13511


Titolo
ORD. N. 377/89 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO CONDANNATO PER DETERMINATI DELITTI CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - APERTURA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - D.P.R. 1O.1.1957, N. 3, ART. 85; R.D. 3.3.1934, N. 383, ART. 247, NEL TESTO SOSTITUITO CON L. 27.6.1942, N. 851. - COST., ARTT. 3, 4, 24, 35, 97, 113.

Testo
Sono manifestamente inammissibili in quanto le norme denunziate dal giudice "a quo" sono state dichiarate illegittime con precedente sentenza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 85 d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, impugnata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. - sotto il profilo che si prevede la destinazione di diritto dell'impiegato condannato per determinati delitti con sentenza passata in giudicato, escludendo l'accertamento del procedimento disciplinare, e, quindi, prescludendo in danno della pubblica amministrazione, l'esercizio dei poteri disciplinari e la relativa autonoma valutazione del fatti. - v. S. n. 971/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte