Ordinanza 378/1989 (ECLI:IT:COST:1989:378)
Massima numero 13503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/07/1989;  Decisione del  03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13504


Titolo
ORD. N. 378/89 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO NOTTURNO NELLE AZIENDE MANIFATTURIERE - POSSIBILITA' DI ADIBIRE AD ESSO DONNE LAVORATRICI - DIVIETO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. L. 9.12.1977, N. 903, ART. 5, PRIMO COMMA. - COST., ART. 37, PRIMO COMMA.

Testo
E' manifestamente infondata in quanto gia' dichiarata infondata con precedente sentenza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, denunziato - in riferimento all'art. 37, primo comma Cost. - in quanto prevede il divieto, nelle sole aziende manifatturiere, di adibire le donne al lavoro notturno. - v. S. n. 498/1988; O. n. 703/1988; S. n. 246/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 37  co. 1

Altri parametri e norme interposte