Ricorso in via principale - Aberratio ictus - Insussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come conv. Il contenuto delle censure formulate è effettivamente e correttamente rivolto alle disposizioni impugnate, le quali, sebbene innestate in una preesistente normativa, sono dotate di autonoma e distinta portata precettiva, chiaramente individuabile come l'oggetto dell'odierna impugnazione, dovendo pertanto escludersi che il ricorso sia volto a colpire precedenti disposizioni rispetto alle quali sono decorsi i termini perentori per l'impugnazione.
Per valutare la sussistenza di una aberratio ictus, che ricorre ove sia erroneamente individuata la norma in ordine alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, occorre preliminarmente mettere a fuoco la portata delle disposizioni impugnate. (Precedente citato: sentenza n. 14 del 2019).