Sentenza 210/1992 (ECLI:IT:COST:1992:210)
Massima numero 18718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/05/1992; Decisione del
04/05/1992
Deposito del 11/05/1992; Pubblicazione in G. U. 20/05/1992
Titolo
SENT. 210/92 D. CONTRATTO IN GENERE, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE - NULLITA' DI SINGOLA CLAUSOLA - ESTENSIONE DELLA NULLITA', IN DETERMINATE IPOTESI, ALL'INTERO CONTRATTO - LIMITI ALL'APPLICAZIONE DI TALE PRINCIPIO AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - FONDAMENTO.
SENT. 210/92 D. CONTRATTO IN GENERE, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE - NULLITA' DI SINGOLA CLAUSOLA - ESTENSIONE DELLA NULLITA', IN DETERMINATE IPOTESI, ALL'INTERO CONTRATTO - LIMITI ALL'APPLICAZIONE DI TALE PRINCIPIO AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - FONDAMENTO.
Testo
L'art. 1419, primo comma, cod. civ., secondo cui la nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita', non e' applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la nullita' della clausola derivi dalla contrarieta' di essa a norme imperative poste a tutela del lavoratore. Invero, nel campo del diritto del lavoro - in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi - le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volonta' negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicche' il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, e' invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volonta' dei contraenti ed anche contro di essa.
L'art. 1419, primo comma, cod. civ., secondo cui la nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita', non e' applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la nullita' della clausola derivi dalla contrarieta' di essa a norme imperative poste a tutela del lavoratore. Invero, nel campo del diritto del lavoro - in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi - le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volonta' negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicche' il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, e' invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volonta' dei contraenti ed anche contro di essa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte