Sentenza 386/1989 (ECLI:IT:COST:1989:386)
Massima numero 13563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
04/07/1989; Decisione del
04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 19/07/1989
Titolo
SENT. 386/89 A. ESECUZIONE PENALE - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - CUMULO DI PENE NON SUPERIORE A TRE ANNI - PENE GIA' ESPIATE - INCLUSIONE NEL COMPUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 386/89 A. ESECUZIONE PENALE - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - CUMULO DI PENE NON SUPERIORE A TRE ANNI - PENE GIA' ESPIATE - INCLUSIONE NEL COMPUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Una volta stabilito che il limite di non oltre tre anni di detenzione, richiesto per l'affidamento in prova al servizio sociale, si riferisce alla detenzione in concreto da espiare (e non a quella inflitta), e' privo di razionale giustificazione e contrario alla funzione costituzionale della pena (tanto piu' ove si tratti, come nel caso, di affidamento di tossicodipendente) escludere dal computo complessivo del triennio soltanto le pene non eseguibili (perche' condonate o comunque estinte), e non anche quelle gia' espiate, dal momento che queste ultime hanno consentito una piu' lunga osservazione del comportamento e hanno potuto conseguire, sia pur parzialmente, oltre agli effetti retributivi, anche quegli effetti di rieducazione e di recupero sociale che attengono alla funzione di prevenzione speciale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. (assorbite le censure riferite ad altri parametri) - l'art. 47, comma primo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche delle pene espiate.
Una volta stabilito che il limite di non oltre tre anni di detenzione, richiesto per l'affidamento in prova al servizio sociale, si riferisce alla detenzione in concreto da espiare (e non a quella inflitta), e' privo di razionale giustificazione e contrario alla funzione costituzionale della pena (tanto piu' ove si tratti, come nel caso, di affidamento di tossicodipendente) escludere dal computo complessivo del triennio soltanto le pene non eseguibili (perche' condonate o comunque estinte), e non anche quelle gia' espiate, dal momento che queste ultime hanno consentito una piu' lunga osservazione del comportamento e hanno potuto conseguire, sia pur parzialmente, oltre agli effetti retributivi, anche quegli effetti di rieducazione e di recupero sociale che attengono alla funzione di prevenzione speciale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. (assorbite le censure riferite ad altri parametri) - l'art. 47, comma primo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche delle pene espiate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte