Sentenza 387/1989 (ECLI:IT:COST:1989:387)
Massima numero 13526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
04/07/1989; Decisione del
04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 19/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 387/89. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI ESENTI - PENSIONI MILITARI TABELLARI - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 387/89. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI ESENTI - PENSIONI MILITARI TABELLARI - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Le cd. pensioni militari tabellari non hanno carattere reddituale ma risarcitorio, in quanto la loro entita' non e' correlata al pregresso trattamento retributivo ma alla gravita' della menomazione sofferta nell'adempimento del servizio obbligatorio di leva; esse dunque non ricadono nell'ambito delle pensioni privilegiate ordinarie "comuni" - le quali presentano carattere reddituale - essendo invece assimilabili, in ragione della comune funzione risarcitoria, alle pensioni di guerra, e come tali non assoggettabili ad imposizione fiscale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - l'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva. - sulla differenza tra pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie comuni, S. n. 151/1981.
Le cd. pensioni militari tabellari non hanno carattere reddituale ma risarcitorio, in quanto la loro entita' non e' correlata al pregresso trattamento retributivo ma alla gravita' della menomazione sofferta nell'adempimento del servizio obbligatorio di leva; esse dunque non ricadono nell'ambito delle pensioni privilegiate ordinarie "comuni" - le quali presentano carattere reddituale - essendo invece assimilabili, in ragione della comune funzione risarcitoria, alle pensioni di guerra, e come tali non assoggettabili ad imposizione fiscale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - l'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva. - sulla differenza tra pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie comuni, S. n. 151/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte