Sentenza 388/1989 (ECLI:IT:COST:1989:388)
Massima numero 13881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
04/07/1989; Decisione del
04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 388/89 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - E.N.P.A.F. - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEGLI ISCRITTI STABILITO IN EGUAL MISURA - CONTRIBUZIONE ULTERIORE A CARICO DEI FARMACISTI TITOLARI DI IMPRESE FARMACEUTICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 388/89 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - E.N.P.A.F. - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEGLI ISCRITTI STABILITO IN EGUAL MISURA - CONTRIBUZIONE ULTERIORE A CARICO DEI FARMACISTI TITOLARI DI IMPRESE FARMACEUTICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'assoggettamento, a parita' di prestazioni previdenziali, dei soli farmacisti titolari di imprese farmaceutiche - e non anche dei farmacisti dipendenti da questi - ad un ulteriore contributo a favore dell'E.N.P.A.F., e' fondato sul principio di solidarieta', adottato, nella specie, in maniera non irragionevole in quanto non sussiste per detti titolari mancata percezione o grave decurtazione dei benefici in questione - essendo ad essi assicurate prestazioni di misura eguale a quella riconosciuta agli altri - ne' imposizione di maggiori sacrifici assolutamente ingiustificata - traendo il contributo la sua giustificazione dalla percezione del reddito di impresa -. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395). - v. S.nn. 146/1972, 62/1977, 132, 133/1984, 431/1987, 1008/1988.
L'assoggettamento, a parita' di prestazioni previdenziali, dei soli farmacisti titolari di imprese farmaceutiche - e non anche dei farmacisti dipendenti da questi - ad un ulteriore contributo a favore dell'E.N.P.A.F., e' fondato sul principio di solidarieta', adottato, nella specie, in maniera non irragionevole in quanto non sussiste per detti titolari mancata percezione o grave decurtazione dei benefici in questione - essendo ad essi assicurate prestazioni di misura eguale a quella riconosciuta agli altri - ne' imposizione di maggiori sacrifici assolutamente ingiustificata - traendo il contributo la sua giustificazione dalla percezione del reddito di impresa -. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395). - v. S.nn. 146/1972, 62/1977, 132, 133/1984, 431/1987, 1008/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte