Sentenza 388/1989 (ECLI:IT:COST:1989:388)
Massima numero 13883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  04/07/1989;  Decisione del  04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13881  13885


Titolo
SENT. 388/89 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - E.N.P.A.F. - CONTRIBUTO - COMMISURAZIONE AL RICAVO LORDO DELLE VENDITE CONVENZIONATE COMPRENSIVO DELL'ALIQUOTA I.V.A.; VARIABILITA' IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DELL'ALIQUOTA I.V.A. - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
La commisurazione percentuale del contributo posto a carico dei titolari di farmacie,ai sensi dell'art. 5, secondo comma, D.L. n. 187 del 1977, al ricavo lordo delle vendite convenzionate compresivo della aliquota I.V.A., comporta null'altro che la determinazione di una sua misura piu' elevata e al riguardo non rileva la circostanza che l'aliquota I.V.A., alla quale il contributo si rapporta, sia variabile nel tempo, poiche' il reddito e' anch'esso entita' variabile. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte