Ricorso in via principale - Impugnazione di norma coincidente con altra anteriore non impugnata - Partecipazione della Provincia autonoma ricorrente alla Conferenza Stato-Regioni che ha espresso parere favorevole sul progetto di legge impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per acquiescenza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come conv. Non assume rilievo la circostanza che la Provincia autonoma ricorrente non abbia a suo tempo impugnato altre disposizioni parimenti lesive delle competenze statutarie e dell'autonomia finanziaria provinciale né che essa abbia partecipato alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 29 gennaio 2020, all'esito della quale è stato espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione del d.l. n. 162 del 2019.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'istituto dell'acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2021, n. 117 del 2020 e n. 106 del 2020).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale l'eventuale adesione della parte ricorrente all'intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi. (Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2019 e n. 36 del 2018).