Sentenza 388/1989 (ECLI:IT:COST:1989:388)
Massima numero 13885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  04/07/1989;  Decisione del  04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13881  13883


Titolo
SENT. 388/89 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - E.N.P.A.F. - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEGLI ISCRITTI STABILITO IN EGUALE MISURA - CONTRIBUZIONE ULTERIORE A CARICO DEI FARMACISTI TITOLARI DI IMPRESE FARMACEUTICHE - INCIDENZA DEL CONTRIBUTO SUL "FATTURATO CONVENZIONATO" - CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI TITOLARI DI FARMACIE "RURALI" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'incidenza del contributo posto a carico dei titolari di farmacia, ai sensi dell'art. 5, secondo comma D.L. n. 187 del 1977, sul "fatturato convenzionato" (derivante dalle vendite ad enti assistenziali di medicinali destinati all'assistenza diretta) non crea discriminazione in danno dei titolari di farmacie "rurali", in quanto detto fatturato costituisce la parte prevalente del reddito globale di queste ultime in dipendenza della stipulazione - che non puo' considerarsi imposta - della convenzione da parte dei loro titolari. Peraltro, il reddito medio non elevato della clientela stanziale (quale causa prossima della prevalente effettuazione di vendite convenzionate da parte delle farmacie di cui trattasi), essendo ipotizzabile anche per altre farmacie non rurali e tenuto conto che l'assistenza sanitaria farmaceutica non e' riservata ai meno abbienti, non appare elemento di cui la norma avrebbe dovuto necessariamento tener conto per non incorrere in irragionevolezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte