Sentenza 390/1989 (ECLI:IT:COST:1989:390)
Massima numero 13537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
04/07/1989; Decisione del
04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 390/89 B. REGIONE TOSCANA - DELEGA DELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E DEI MEZZI NECESSARI A TALE ESERCIZIO - DESTINAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI - CONTINGENTE NUMERICO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 390/89 B. REGIONE TOSCANA - DELEGA DELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E DEI MEZZI NECESSARI A TALE ESERCIZIO - DESTINAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI - CONTINGENTE NUMERICO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La relativa maggiorazione del contingente numerico complessivo del personale da destinare agli enti locali, come attuata dalla legge della Regione Toscana riapprovata il 14 febbraio 1989, per l'adeguato svolgimento di funzioni amministrative regionali, delegate agli enti locali con numerose leggi regionali, non puo' dirsi frutto di una decisione arbitraria o palesemente irragionevole, considerati tra l'altro sia il previsto riequilibrio quantitativo e qualitativo del personale fra le varie qualifiche e sia la mancanza di incrementi, a seguito della destinazione del personale agli enti locali, nel ruolo unico regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge Regione Toscana riapprovata il 14 febbraio 1989).
La relativa maggiorazione del contingente numerico complessivo del personale da destinare agli enti locali, come attuata dalla legge della Regione Toscana riapprovata il 14 febbraio 1989, per l'adeguato svolgimento di funzioni amministrative regionali, delegate agli enti locali con numerose leggi regionali, non puo' dirsi frutto di una decisione arbitraria o palesemente irragionevole, considerati tra l'altro sia il previsto riequilibrio quantitativo e qualitativo del personale fra le varie qualifiche e sia la mancanza di incrementi, a seguito della destinazione del personale agli enti locali, nel ruolo unico regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge Regione Toscana riapprovata il 14 febbraio 1989).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte