Sentenza 390/1989 (ECLI:IT:COST:1989:390)
Massima numero 13538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  04/07/1989;  Decisione del  04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13536  13537


Titolo
SENT. 390/89 C. REGIONE TOSCANA - PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI LOCALI - PROCEDURA DI INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEGLI STESSI ENTI - BENEFICIO DEL PASSAGGIO, PER CONCORSO, ALLA QUALIFICA SUPERIORE - DEROGA ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' irragionevole, ancorche' derogatoria rispetto a quella nazionale, la disciplina della Regione Toscana adottata con la legge riapprovata il 14.2.1989, poiche' il particolare beneficio di carriera, in essa previsto, in favore del personale comandato che intende transitare nei ruoli degli enti locali, non e' automatico ma espressamente subordinato al superamento di un concorso per titoli ed esame ed attua, nel contempo, la mobilita' del personale secondo un indirizzo che e' anche della legislazione statale. Ne' la posizione del personale in tal modo trasferito nei ruoli degli enti delegati e' comparabile a quella del restante personale regionale inserito nel ruolo unico regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge Regione Toscana riapprovata il 14.2.1989).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte