Sentenza 391/1989 (ECLI:IT:COST:1989:391)
Massima numero 13540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
04/07/1989; Decisione del
04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 391/89 B. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE PIEMONTE - LEGGE ISTITUTIVA DEL PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA E DELLE RISERVE NATURALI DELL'ISOLONE DI OLDENICO E DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT - PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI USI CIVICI - NECESSITA' DELLA PREVIA "SDEMANIALIZZAZIONE" DELLE TERRE INCLUSE NEL PARCO E NELLE RISERVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 391/89 B. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE PIEMONTE - LEGGE ISTITUTIVA DEL PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA E DELLE RISERVE NATURALI DELL'ISOLONE DI OLDENICO E DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT - PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI USI CIVICI - NECESSITA' DELLA PREVIA "SDEMANIALIZZAZIONE" DELLE TERRE INCLUSE NEL PARCO E NELLE RISERVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' ritenersi esistente - in base alle leggi vigenti e, in ispecie, alla legge n. 1766 del 1927 - un principio della legislazione statale che imponga, per l'inclusione di una terra di uso civico in un parco o in una riserva naturale, la preventiva manifestazione della volonta' degli utenti, espressa dal consiglio comunale, di sdemanializzare il terreno in questione. Conseguentemente non sussiste la pretesa violazione di detto principio da parte sia della legge Regione Piemonte n. 55 del 1978, che ha incluso terre di uso civico nel Parco e nelle Riserve dalla stessa legge istituiti, e sia della successiva legge n. 20 del 1987, che ne ha disciplinato l'utilizzo e la fruizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle leggi Regione Piemonte 23.8.1978 n. 55 e 30.3.87 n. 20).
Non puo' ritenersi esistente - in base alle leggi vigenti e, in ispecie, alla legge n. 1766 del 1927 - un principio della legislazione statale che imponga, per l'inclusione di una terra di uso civico in un parco o in una riserva naturale, la preventiva manifestazione della volonta' degli utenti, espressa dal consiglio comunale, di sdemanializzare il terreno in questione. Conseguentemente non sussiste la pretesa violazione di detto principio da parte sia della legge Regione Piemonte n. 55 del 1978, che ha incluso terre di uso civico nel Parco e nelle Riserve dalla stessa legge istituiti, e sia della successiva legge n. 20 del 1987, che ne ha disciplinato l'utilizzo e la fruizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle leggi Regione Piemonte 23.8.1978 n. 55 e 30.3.87 n. 20).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte