Sentenza 391/1989 (ECLI:IT:COST:1989:391)
Massima numero 13541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
04/07/1989; Decisione del
04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 391/89 C. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE PIEMONTE - LEGGE ISTITUTIVA DEL PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA E DELLE RISERVE NATURALI DELL'ISOLONE DI OLDENICO E DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT - DIVIETI GENERALI O TEMPORANEI D'ACCESSO - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI USI CIVICI - VIOLAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 391/89 C. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE PIEMONTE - LEGGE ISTITUTIVA DEL PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA E DELLE RISERVE NATURALI DELL'ISOLONE DI OLDENICO E DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT - DIVIETI GENERALI O TEMPORANEI D'ACCESSO - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI USI CIVICI - VIOLAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio della legislazione statale "dell'apertura dei terreni di uso civico agli usi di tutti i cittadini del comune" (ex art. 26 della legge n. 1766 del 1927) non puo' ritenersi violato ne' dall'art. 8 della legge regionale del Piemonte n. 55 del 1978 ne' dall'art. 17 della successiva legge n. 10 del 1987, i quali prevedono: l'uno, un divieto generale di accesso al territorio delle riserve naturali istituite, da cui sono peraltro esonerati i proprietari e gli aventi titolo, ovvero i componenti delle comunita' locali; l'altro, la possibilita' di diveti temporanei di accesso a particolari e limitate zone per fini rispondenti anche all'interesse delle popolazioni locali. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma lett. l, della legge regione Piemonte n. 55 del 1978 e dell'art. 17 della legge n. 20 del 1987).
Il principio della legislazione statale "dell'apertura dei terreni di uso civico agli usi di tutti i cittadini del comune" (ex art. 26 della legge n. 1766 del 1927) non puo' ritenersi violato ne' dall'art. 8 della legge regionale del Piemonte n. 55 del 1978 ne' dall'art. 17 della successiva legge n. 10 del 1987, i quali prevedono: l'uno, un divieto generale di accesso al territorio delle riserve naturali istituite, da cui sono peraltro esonerati i proprietari e gli aventi titolo, ovvero i componenti delle comunita' locali; l'altro, la possibilita' di diveti temporanei di accesso a particolari e limitate zone per fini rispondenti anche all'interesse delle popolazioni locali. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma lett. l, della legge regione Piemonte n. 55 del 1978 e dell'art. 17 della legge n. 20 del 1987).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 16/06/1927
n. 1766
art. 26