Sentenza 391/1989 (ECLI:IT:COST:1989:391)
Massima numero 13541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  04/07/1989;  Decisione del  04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13539  13540  13544


Titolo
SENT. 391/89 C. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE PIEMONTE - LEGGE ISTITUTIVA DEL PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA E DELLE RISERVE NATURALI DELL'ISOLONE DI OLDENICO E DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT - DIVIETI GENERALI O TEMPORANEI D'ACCESSO - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI USI CIVICI - VIOLAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio della legislazione statale "dell'apertura dei terreni di uso civico agli usi di tutti i cittadini del comune" (ex art. 26 della legge n. 1766 del 1927) non puo' ritenersi violato ne' dall'art. 8 della legge regionale del Piemonte n. 55 del 1978 ne' dall'art. 17 della successiva legge n. 10 del 1987, i quali prevedono: l'uno, un divieto generale di accesso al territorio delle riserve naturali istituite, da cui sono peraltro esonerati i proprietari e gli aventi titolo, ovvero i componenti delle comunita' locali; l'altro, la possibilita' di diveti temporanei di accesso a particolari e limitate zone per fini rispondenti anche all'interesse delle popolazioni locali. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma lett. l, della legge regione Piemonte n. 55 del 1978 e dell'art. 17 della legge n. 20 del 1987).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  16/06/1927  n. 1766  art. 26