Sentenza 391/1989 (ECLI:IT:COST:1989:391)
Massima numero 13544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  04/07/1989;  Decisione del  04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13539  13540  13541


Titolo
SENT. 391/89 D. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE PIEMONTE - LEGGE ISTITUTIVA DEL PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA E DELLE RISERVE NATURALI DELL'ISOLONE DI OLDERICO E DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT - DESTINAZIONE DEL PARCO E DELLE RISERVE A FINI RICREATIVI DIDATTICI SCIENTIFICI E CULTURALI - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI USI CIVICI - VIOLAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ordinamento attuale la destinazione delle terre appartenenti ai demani collettivi (o di uso civico) alla utilizzazione economica non puo' considerarsi esclusiva, dovendo invece subordinarsi alla concezione della conservazione dell'ambiente naturale e della sua fruizione come bene ecologico. In particolare la fruizione del parco e delle riserve istituiti con la legge regionale del Piemonte n. 55 del 1978 anche per attivita' rieducative, didattiche, scientifiche e culturali non comporta la violazione di un principio fondamentale dell'immutabilita' della destinazione delle terre incluse nel parco o nelle riserve, tanto piu' che la legge regionale appare rispettosa del principio del giusto procedimento che postula con la partecipazione delle popolazioni interessate la tutela del loro interesse a non veder intralciato dalle attivita' previste l'esercizio dei diritti di uso civico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett, g, h, secondo comma lett. l, m, tterzo comma in relazione all'art. 3, primo comma n. 3 della legge Regione Piemonte n. 55 del 1978)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte