Ordinanza 404/2001 (ECLI:IT:COST:2001:404)
Massima numero 26676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Istituti di credito - Interessi bancari - Clausole anatocistiche - Validità ed efficacia fino al 22 aprile 2000 e adeguamento successivo - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, in vigore dal 19 ottobre 1999, denunciato, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, 47 e 76 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data del 22 aprile 2000, di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti.

- V. la sentenza n. 425/2000 e le ordinanze nn. 551/2000, 24/2001, 51/2001 e 128/2001.


A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/08/1999  n. 342  art. 25  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 3

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte