Bilancio e contabilità pubblica - Tassa automobilistica sul possesso di autoveicoli - Maggior gettito derivante dall'aumento - Riserva all'erario per gli anni 2020-2022 - Attribuzione, con vincolo di destinazione, dell'intero gettito alle Regioni e alle Province autonome per gli anni 2023-2033 - Estensione della medesima disciplina alla tassa sul possesso di motocicli - Violazione della competenza statutaria della Provincia autonoma di Trento in materia di tributi propri - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento, riservando all'erario per gli anni 2020-2022 il maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica sul possesso di autoveicoli e attribuiscono con vincolo di destinazione per gli anni 2023-2033 alle Regioni e alle Province autonome l'intero gettito, prevedendo altresì l'estensione della medesima disciplina alla tassa sul possesso di motocicli. Le norme impugnate - esclusa la loro riconducibilità alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - violano la competenza statutaria della Provincia autonoma in materia di tributi propri, poiché la tassa automobilistica si connota come tributo proprio "in senso stretto", con la conseguenza che lo Stato non ha competenza a dettare alcuna disposizione che lo disciplini, nemmeno in senso apparentemente favorevole alla Provincia, né può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione, né può apporre alcun vincolo di destinazione sul relativo gettito, essendo tale tassa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della Provincia autonoma. I medesimi vizi affliggono la disciplina che riguarda la tassa automobilistica provinciale sul possesso di motocicli. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 118 del 2017, n. 169 del 2014, n. 137 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 142 del 2012).
In generale, le clausole di salvaguardia rivestono la funzione di limite per l'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui ciascuna clausola è inserita e implicano che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione; tuttavia, la loro presenza non consente, di per sé, di ritenere non fondate le questioni proposte, ma impone di verificare se le specifiche disposizioni impugnate si rivolgano espressamente alle autonomie speciali, così da neutralizzarne la portata. (Precedente citato: sentenza n. 191 del 2017).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la natura della norma va verificata con riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità che ne costituiscono l'effettiva sostanza, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 164 del 2019 e n. 116 del 2019).