Ordinanza 393/1989 (ECLI:IT:COST:1989:393)
Massima numero 13516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  04/07/1989;  Decisione del  04/07/1989
Deposito del 11/07/1989; Pubblicazione in G. U. 19/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 393/89. PENSIONI - MAGGIORAZIONE PENSIONISTICA PER GLI EX COMBATTENTI - EX COMBATTENTI TITOLARI DI PENSIONE CON DECORRENZA ANTERIORE AL 7.3.1968 - DIRITTO - ESCLUSIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO". - L. 15.4.1985, N. 140, ART. 6, SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA.

Testo
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 544 del 1988, vanno restituiti gli atti al giudice "a quo", affinche' alla luce di essa, ed in particolare dell'art. 6, proceda ad un nuovo esame della rilevanza in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, l. 15 aprile 1985, n. 140, denunziato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma Cost. - nella parte in cui esclude da beneficio della maggiorazione pensionistica ivi prevista gli ex-combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968. - v. O. n. 286/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte