Sentenza 396/1989 (ECLI:IT:COST:1989:396)
Massima numero 13529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
05/07/1989; Decisione del
05/07/1989
Deposito del 13/07/1989; Pubblicazione in G. U. 19/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 396/89. TERRORISMO ED EVERSIONE - MISURE A FAVORE DEI DISSOCIATI 'EX LEGE' N. 34 DEL 1987 - PLURALITA' DI CONDANNE - LIMITE MASSIMO DI PENA - APPLICABILITA' ANCHE ALLE CONDANNE BENEFICIATE DALLE DIMINUZIONI DI PENA 'EX LEGE' N. 304 DEL 1982 - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 396/89. TERRORISMO ED EVERSIONE - MISURE A FAVORE DEI DISSOCIATI 'EX LEGE' N. 34 DEL 1987 - PLURALITA' DI CONDANNE - LIMITE MASSIMO DI PENA - APPLICABILITA' ANCHE ALLE CONDANNE BENEFICIATE DALLE DIMINUZIONI DI PENA 'EX LEGE' N. 304 DEL 1982 - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Dallo speciale cumulo giuridico di pene applicabile in favore di chi, riportando due o piu' condanne per reati di terrorismo o di eversione, si dissoci dal terrorismo nelle forme previste dalla legge n. 34 del 1987, non possono essere escluse le condanne per analoghi reati pronunciate applicando le diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982, in quanto tale esclusione si risolve in un trattamento ingiustamente deteriore per i comportamenti processuali rivelatisi piu' meritevoli nella lotta contro il terrorismo, e cioe' quelli di fattiva dissociazione o di collaborazione con la giustizia ("premiati" dalla legge n. 304 cit.), nei quali il ravvedimento e' stato manifestato in modo operoso e non con mere dichiarazioni di principio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli artt. 7 e 8, L. 18 febbraio 1987 n. 34, nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previste dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o piu' sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982 n. 304.
Dallo speciale cumulo giuridico di pene applicabile in favore di chi, riportando due o piu' condanne per reati di terrorismo o di eversione, si dissoci dal terrorismo nelle forme previste dalla legge n. 34 del 1987, non possono essere escluse le condanne per analoghi reati pronunciate applicando le diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982, in quanto tale esclusione si risolve in un trattamento ingiustamente deteriore per i comportamenti processuali rivelatisi piu' meritevoli nella lotta contro il terrorismo, e cioe' quelli di fattiva dissociazione o di collaborazione con la giustizia ("premiati" dalla legge n. 304 cit.), nei quali il ravvedimento e' stato manifestato in modo operoso e non con mere dichiarazioni di principio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli artt. 7 e 8, L. 18 febbraio 1987 n. 34, nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previste dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o piu' sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982 n. 304.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte