Sentenza 398/1989 (ECLI:IT:COST:1989:398)
Massima numero 13531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
05/07/1989; Decisione del
05/07/1989
Deposito del 13/07/1989; Pubblicazione in G. U. 19/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 398/89. INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - NOMINA - COMPETENZA RIMESSA SOSTANZIALMENTE AL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE ANZICHE' AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 398/89. INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - NOMINA - COMPETENZA RIMESSA SOSTANZIALMENTE AL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE ANZICHE' AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Il potere del Ministro dell'agricoltura e foreste di proporre la nomina dei magistrati ordinari all'ufficio di Commissario per la liquidazione degli usi civici appare - nell'attuale contesto - eccessivo e disarmonico rispetto alle attribuzioni del C.s.m. (artt. 105 Cost. e 10, punto 1, L. n. 195 del 1958), tenuto conto che, a seguito del trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, al Commissario residuano funzioni prevalentemente se non esclusivamente giurisdizionali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per 'vulnus' sopravvenuto delle garanzie di indipendenza dell'organo giurisdizionale - l'art. 27, comma secondo, L. 16 giugno 1927 n. 1766, nella parte in cui, in luogo della disciplina ivi prevista, non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 Cost., le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici (ferma restando la legittimita' delle nomine divenute inoppugnabili). - diversamente (in ipotesi di titolarita' di poteri amministrativi oltreche' giurisdizionali) S. n. 73/1970.
Il potere del Ministro dell'agricoltura e foreste di proporre la nomina dei magistrati ordinari all'ufficio di Commissario per la liquidazione degli usi civici appare - nell'attuale contesto - eccessivo e disarmonico rispetto alle attribuzioni del C.s.m. (artt. 105 Cost. e 10, punto 1, L. n. 195 del 1958), tenuto conto che, a seguito del trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, al Commissario residuano funzioni prevalentemente se non esclusivamente giurisdizionali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per 'vulnus' sopravvenuto delle garanzie di indipendenza dell'organo giurisdizionale - l'art. 27, comma secondo, L. 16 giugno 1927 n. 1766, nella parte in cui, in luogo della disciplina ivi prevista, non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 Cost., le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici (ferma restando la legittimita' delle nomine divenute inoppugnabili). - diversamente (in ipotesi di titolarita' di poteri amministrativi oltreche' giurisdizionali) S. n. 73/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte