Sentenza 399/1989 (ECLI:IT:COST:1989:399)
Massima numero 13542
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  05/07/1989;  Decisione del  05/07/1989
Deposito del 13/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 399/89. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - COMUNI CON DIFFICOLTA' ABITATIVE - FINANZIAMENTI STATALI PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI A RICHIESTA DEI COMUNI INTERESSATI - RICHIESTA DEL COMUNE DI BOLZANO - DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI - MESSA A DISPOSIZIONE DELLO STESSO COMUNE DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO (PREVISTO DALLA LEGGE N. 899/1986) - SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
L'assegnazione alla Provincia di Bolzano della somma di lire tre miliardi per l'acquisto di alloggi, disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, - in applicazione dell'art. 5, comma quindicesimo bis, della legge n. 899 del 1986 nel quadro delle misure urgenti previste per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti - non e' invasiva della competenza primaria spettante alla Provincia in materia di "edilizia comunque sovvenzionata". Per la diversa sfera di incidenza e la diversa finalita', l'atto impugnato non interferisce infatti con le provvidenze provinciali in materia, le quali non sono idonee a precluderne la valida applicazione nella stessa Provincia. (Spettanza allo Stato del potere di provvedere in ordine alla destinazione al Comune di Bolzano della quota di finanziamenti di cui al comma quindicesimo bis dell'art. 5 del decreto legge 29.10.1986 n. 708, convertito con modificazioni nella legge 23.12.1986 n. 899). - S. nn. 49/1987; 217/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 0