Sentenza 400/1989 (ECLI:IT:COST:1989:400)
Massima numero 13543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
05/07/1989; Decisione del
05/07/1989
Deposito del 13/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 400/89. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ANNI ANTERIORI AL 1986 - PAGAMENTO IN VENTI RATE TRIMESTRALI - FACOLTA' PER LE IPRESE AGRICOLE UBICATE NELLA REGIONE SICILIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 400/89. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ANNI ANTERIORI AL 1986 - PAGAMENTO IN VENTI RATE TRIMESTRALI - FACOLTA' PER LE IPRESE AGRICOLE UBICATE NELLA REGIONE SICILIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione in favore delle imprese agricole ubicate nella Regione Sicilia della facolta' di corrispondere i contributi agricoli unificati relativi agli anni anteriori al 1986, in venti rate trimestrali, costituisce disposizione particolare - in deroga alla normativa generale - che non puo' quindi essere assunta a termine di raffronto nel giudizio di eguaglianza. Del resto, come risulta dai relativi atti parlamentari, le particolari esigenze della Regione furono ragionevolmente tenute presente dal legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, 'recte' decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito nella legge n. 48 predetta, con modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.).
La previsione in favore delle imprese agricole ubicate nella Regione Sicilia della facolta' di corrispondere i contributi agricoli unificati relativi agli anni anteriori al 1986, in venti rate trimestrali, costituisce disposizione particolare - in deroga alla normativa generale - che non puo' quindi essere assunta a termine di raffronto nel giudizio di eguaglianza. Del resto, come risulta dai relativi atti parlamentari, le particolari esigenze della Regione furono ragionevolmente tenute presente dal legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, 'recte' decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito nella legge n. 48 predetta, con modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte