Sentenza 401/1989 (ECLI:IT:COST:1989:401)
Massima numero 13547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  05/07/1989;  Decisione del  05/07/1989
Deposito del 13/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 401/89. SOCIETA' - COLLEGIO SINDACALE - SINDACI SCELTI NEL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI O IN ALBI PROFESSIONALI - SOSPENSIONE CAUTELARE E SOSPENSIONE SANZIONATORIA DAL RUOLO O DALL'ALBO - PREVISIONE, IN ENTRAMBI I CASI, DELLA DECADENZA DALL'UFFICIO DI SINDACO REVISORE - DENUNCIA DI TRATTAMENTO IDENTICO DI SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE DIVERSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione della decadenza dall'ufficio in caso di cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo, per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o in un albo professionale determinato dalla legge, risponde all'esigenza - non irragionevolmente privilegiata dal legislatore - di piena e permanente funzionalita' del collegio dei sindaci, cui spettano compiti di vigilanza continua sulla gestione della societa' e funzioni ispettive esercitabili anche individualmente; ne', rispetto alla cennata esigenza, e' configurabile una diversita' di situazioni fra sospensione sanzionatoria e sospensione cautelare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2399, secondo comma, del cod. civ.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte