Ordinanza 403/1989 (ECLI:IT:COST:1989:403)
Massima numero 13520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  05/07/1989;  Decisione del  05/07/1989
Deposito del 13/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 403/89. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - REDDITI DA LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41, ART. 31; LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67, ART. 10. - COST., ART. 3.

Testo
Sono manifestamente infondate - in quanto prospettate sotto profili, argomenti e parametri gia' presi in considerazione in precedenti pronunce di non fondatezza e di manifesta infondatezza - le questioni di legittimita' costituzionale delle norme che, ai fini del pagamento del contributo sociale di malattia (c.d. tassa sulla salute), assoggetano il reddito derivante da lavoro "parasubordinato" (nella specie, reddito dei medici convenzionati con le u.s.l.) ad aliquote maggiori di quelle stabilite per i redditi da lavoro dipendente. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - delle questioni di costituzionalita' degli artt. 31, L. 28 febbraio 1986 n. 41, e 10 L. 11 marzo 1988 n. 67). - v. S. n. 431/1987; O. nn. 444/1987, 41, 595, 790 e 989/1988, 10 e 47/1989, nonche' (con specifico riguardo al lavoro "parasubordinato") O. n. 33/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte