Ordinanza 405/1989 (ECLI:IT:COST:1989:405)
Massima numero 13521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
05/07/1989; Decisione del
05/07/1989
Deposito del 13/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
13522
Titolo
ORD. N. 405/89 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO CONDANNATO PER DETERMINATI DELITTI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - APERTURA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3.3.1934, N. 383, ART. 247. - COST., ARTT. 3, 4, 24, 35, 97, 113.
ORD. N. 405/89 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO CONDANNATO PER DETERMINATI DELITTI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - APERTURA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3.3.1934, N. 383, ART. 247. - COST., ARTT. 3, 4, 24, 35, 97, 113.
Testo
Le dichiarazioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 244, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con L. 27 giugno 1942, n. 851, rende manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' concernente la stessa norma, denunziata - in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. - nella parte in cui prevede la destituzione di diritto dell'impiegato condannato per determinati delitti con sentenza passata in giudicato, escludendo l'espletamento del procedimento disciplinare, e, quindi, precludendo in danno della pubblica amministrazione, l'esercizio dei poteri disciplinari e la relativa autonoma valutazione dei fatti. - v. S. n. 971/1988.
Le dichiarazioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 244, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con L. 27 giugno 1942, n. 851, rende manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' concernente la stessa norma, denunziata - in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. - nella parte in cui prevede la destituzione di diritto dell'impiegato condannato per determinati delitti con sentenza passata in giudicato, escludendo l'espletamento del procedimento disciplinare, e, quindi, precludendo in danno della pubblica amministrazione, l'esercizio dei poteri disciplinari e la relativa autonoma valutazione dei fatti. - v. S. n. 971/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte