Sentenza 406/1989 (ECLI:IT:COST:1989:406)
Massima numero 13602
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 14/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 406/89 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - OGGETTO - LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - DISPOSIZIONE DI LEGGE CHE SOTTRAE AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI I DECRETI ADOTTATI DAL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTT. 76 E 77 COST. _ CONFLITTO PROMOSSO DALLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 406/89 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - OGGETTO - LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - DISPOSIZIONE DI LEGGE CHE SOTTRAE AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI I DECRETI ADOTTATI DAL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTT. 76 E 77 COST. _ CONFLITTO PROMOSSO DALLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Per quanto concerne la legge e gli atti equiparati, in ragione sia della preminenza agli stessi riconosciuta e sia di un particolare favore per la loro operativita', il sistema di garanzia costituzionale e' incentrato - con la sola eccezione delle impugnazioni dirette promosse nei reciproci rapporti fra Stato e Regione - nel sindacato incidentale; pertanto contro gli atti suindicati la sperimentabilita' del conflitto tra poteri, attraverso una non consentita estensione interpretativa del suo ambito oggettivo, costituirebbe un elemento di rottura del sistema adottato. Il quale e' bensi' suscettibile di eventuali modifiche con l'introduzione - in sede di revisione costituzionale - di nuove impugnazioni in via principale, soprattutto ove in relazione a leggi (o atti equiparati), che concernano direttamente competenze di organi pubblici e non anche l'ordine sostanziale e le connesse situazioni soggettive, si presentino scarse occasioni di controversia e si formino, conseguentemente, zone franche di incostituzionalita'. (Inammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato promosso dalla Corte dei conti nei confronti del Parlamento avverso l'approvazione dell'art. 16 della legge 23/8/88 n. 400). - Sent. n. 226/1976.
Per quanto concerne la legge e gli atti equiparati, in ragione sia della preminenza agli stessi riconosciuta e sia di un particolare favore per la loro operativita', il sistema di garanzia costituzionale e' incentrato - con la sola eccezione delle impugnazioni dirette promosse nei reciproci rapporti fra Stato e Regione - nel sindacato incidentale; pertanto contro gli atti suindicati la sperimentabilita' del conflitto tra poteri, attraverso una non consentita estensione interpretativa del suo ambito oggettivo, costituirebbe un elemento di rottura del sistema adottato. Il quale e' bensi' suscettibile di eventuali modifiche con l'introduzione - in sede di revisione costituzionale - di nuove impugnazioni in via principale, soprattutto ove in relazione a leggi (o atti equiparati), che concernano direttamente competenze di organi pubblici e non anche l'ordine sostanziale e le connesse situazioni soggettive, si presentino scarse occasioni di controversia e si formino, conseguentemente, zone franche di incostituzionalita'. (Inammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato promosso dalla Corte dei conti nei confronti del Parlamento avverso l'approvazione dell'art. 16 della legge 23/8/88 n. 400). - Sent. n. 226/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 136
Costituzione
art. 137
Costituzione
art. 81
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
legge 11/03/1953
n. 87
art. 38
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40