Sentenza 406/1989 (ECLI:IT:COST:1989:406)
Massima numero 13603
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 14/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 406/89 C. ATTI DEL GOVERNO - DECRETI DELEGATI E DECRETI LEGGE - ADOZIONE - SPETTANZA AL GOVERNO - SOTTOPOSIZIONE A VISTO E REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.
SENT. 406/89 C. ATTI DEL GOVERNO - DECRETI DELEGATI E DECRETI LEGGE - ADOZIONE - SPETTANZA AL GOVERNO - SOTTOPOSIZIONE A VISTO E REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.
Testo
Nel quadro dei controlli costituzionalmente necessari sugli atti del Governo aventi valore di legge - adottati ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. - non puo' essere incluso il controllo della Corte dei conti mediante visto e registrazione preventivi, in quanto esso non risulta previsto ne' direttamente dall'art. 100 Cost., ne' dal sistema costituzionale nel suo complesso e, in particolare, dalle norme che regolano l'esercizio della funzione legislativa del Governo o che stabiliscono il regime degli atti equiparati alla legge, le quali individuano solamente nel Parlamento, in primo luogo, e nel Presidente della Repubblica, in sede di emanazione degli atti, i titolari dei controlli in questione. (Spettanza al Governo del potere di adottare i decreti delegati e i decreti legge ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. senza successivamente sottoporli a visto e registrazione della Corte dei conti). - Sent. n. 226/1976.
Nel quadro dei controlli costituzionalmente necessari sugli atti del Governo aventi valore di legge - adottati ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. - non puo' essere incluso il controllo della Corte dei conti mediante visto e registrazione preventivi, in quanto esso non risulta previsto ne' direttamente dall'art. 100 Cost., ne' dal sistema costituzionale nel suo complesso e, in particolare, dalle norme che regolano l'esercizio della funzione legislativa del Governo o che stabiliscono il regime degli atti equiparati alla legge, le quali individuano solamente nel Parlamento, in primo luogo, e nel Presidente della Repubblica, in sede di emanazione degli atti, i titolari dei controlli in questione. (Spettanza al Governo del potere di adottare i decreti delegati e i decreti legge ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. senza successivamente sottoporli a visto e registrazione della Corte dei conti). - Sent. n. 226/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
co. 2
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 87
co. 5
Altri parametri e norme interposte