Sentenza 407/1989 (ECLI:IT:COST:1989:407)
Massima numero 13553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13554  13555  13556  13558  13559  13561


Titolo
SENT. 407/89 A. REGIONI DI DIRITTO COMUNE - ORGANIZZAZIONE INTERNA - PERSONALE DI UNITA' SANITARIE LOCALI E DI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLE REGIONI - COMPETENZA A DISPORRE ASSUNZIONI IN DEROGA - ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE ANZICHE' ALLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La ripartizione delle competenze tra i vari organi regionali rientra senza dubbio nella materia "organizzazione interna della regione", riservata, a norma dell'art. 123 della Costituzione, allo statuto regionale. Per contrasto con la stessa disposizione costituzionale va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nella parte in cui prevede che le assunzioni in deroga per le unita' sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni sono disposte con provvedimenti della "giunta regionale", anziche' "della regione". - S. n. 64/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte