Sentenza 407/1989 (ECLI:IT:COST:1989:407)
Massima numero 13554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 407/89 B. IMPIEGO PUBBLICO - MOBILITA' NELLE REGIONI, NEGLI ENTI DIPENDENTI E NELLE U.S.L. - ATTIVAZIONE - OBBLIGO IMPOSTO ALLE REGIONI - COMPRESSIONE DELLA AUTONOMIA REGIONALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 407/89 B. IMPIEGO PUBBLICO - MOBILITA' NELLE REGIONI, NEGLI ENTI DIPENDENTI E NELLE U.S.L. - ATTIVAZIONE - OBBLIGO IMPOSTO ALLE REGIONI - COMPRESSIONE DELLA AUTONOMIA REGIONALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'obbligo imposto alle regioni di attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni stesse, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e delle unita' sanitarie locali, nonche' il richiamo alle modalita' di cui al d.P.C.M. n. 325 del 1988, non comprimono illegittimamente alcuna competenza delle regioni - ne', in particolare, quella in materia di organizzazione degli uffici propri e degli enti dipendenti - in quanto sorretti dall'interesse nazionale e giustificati da evidenti ragioni di uniformita' delle procedure su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, secondo e terzo comma, e 1, quarto comma, della legge 29.12.1988, n. 554). - S. nn. 177, 217 e 633 del 1988 (in tema di interesse nazionale e di interventi statali in materie di competenza regionale)
L'obbligo imposto alle regioni di attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni stesse, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e delle unita' sanitarie locali, nonche' il richiamo alle modalita' di cui al d.P.C.M. n. 325 del 1988, non comprimono illegittimamente alcuna competenza delle regioni - ne', in particolare, quella in materia di organizzazione degli uffici propri e degli enti dipendenti - in quanto sorretti dall'interesse nazionale e giustificati da evidenti ragioni di uniformita' delle procedure su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, secondo e terzo comma, e 1, quarto comma, della legge 29.12.1988, n. 554). - S. nn. 177, 217 e 633 del 1988 (in tema di interesse nazionale e di interventi statali in materie di competenza regionale)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte