Sentenza 407/1989 (ECLI:IT:COST:1989:407)
Massima numero 13555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13553  13554  13556  13558  13559  13561


Titolo
SENT. 407/89 C. IMPIEGO PUBBLICO - MOBILITA' NELLE REGIONI, NEGLI ENTI DIPENDENTI E NELLE U.S.L. - PERSONALE IN ESUBERO E NON REIMPIEGATO IN AMBITO REGIONALE - COLLOCAZIONE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI SECONDO LE MODALITA' DEL D.P.C.M. N. 325 DEL 1988 - CONSULTAZIONE DELLE REGIONI INTERESSATE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La norma di cui all'art. 5, quarto comma, della legge n. 554 del 1988, prevedendo la collocazione, presso altre amministrazioni, del personale regionale o degli enti dipendenti e delle U.S.L., ove questo risulti in esubero e non reimpiegato in ambito regionale, senza assicurare, nel contempo, nella procedura relativa a tali decisioni, una qualche forma di partecipazione o di intervento delle regioni interessate, determina una penetrante interferenza nell'autonomia regionale non essendo, d'altra parte, strettamente necessaria al fine di soddisfare l'interesse nazionale posto a base della disciplina della mobilita'. Pertanto, per violazione dell'art. 117 Cost., la stessa norma va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la collocazione del personale dipendente degli enti di cui al comma primo ed eventualmente delle stesse regioni, risultato in esubero o non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, avvenga sentite le regioni interessate. - S. nn. 175/1976, 151/1986, 344/1987, 747 1029 e 1031/1988, 242/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte