Sentenza 407/1989 (ECLI:IT:COST:1989:407)
Massima numero 13556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 407/89 D. IMPIEGO PUBBLICO - MOBILITA' NELLE REGIONI, NEGLI ENTI DIPENDENTI E NELLE U.S.L. - VACANZE DI POSTI RISULTANTI DAI PROCESSI DI MOBILITA' - PROCEDURA PER LA COPERTURA SECONDO LA MODALITA' DEL D.P.C.M. N. 325 DEL 1988 - CONSULTAZIONE DELLE REGIONI INTERESSATE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 407/89 D. IMPIEGO PUBBLICO - MOBILITA' NELLE REGIONI, NEGLI ENTI DIPENDENTI E NELLE U.S.L. - VACANZE DI POSTI RISULTANTI DAI PROCESSI DI MOBILITA' - PROCEDURA PER LA COPERTURA SECONDO LA MODALITA' DEL D.P.C.M. N. 325 DEL 1988 - CONSULTAZIONE DELLE REGIONI INTERESSATE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La previsione di cui all'art. 5 della legge n. 554 del 1988, della copertura - "ove possibile" secondo le modalita' del d.P.C.M. n. 325 del 1988 - dei posti relativi a profili professionali delle regioni, degli enti dalle stesse dipendenti o delle U.S.L., che risultino vacanti a seguito dei processi di mobilita', determina una penetrante interferenza nell'autonomia regionale, poiche' dalla procedura relativa a tali decisioni resta escluso qualsiasi intervento o momento partecipativo delle regioni interessate. Pertanto va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., il quinto comma dell'art. 5 della legge n. 554 del 1988 nella parte in cui non prevede che la copertura di posti degli enti (di cui al comma primo) e delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilita', avvenga sentite le regioni interessate. - S. nn. 175/1976, 151/1986, 344/1987, 747, 1029 e 1031/1988, 242/1989.
La previsione di cui all'art. 5 della legge n. 554 del 1988, della copertura - "ove possibile" secondo le modalita' del d.P.C.M. n. 325 del 1988 - dei posti relativi a profili professionali delle regioni, degli enti dalle stesse dipendenti o delle U.S.L., che risultino vacanti a seguito dei processi di mobilita', determina una penetrante interferenza nell'autonomia regionale, poiche' dalla procedura relativa a tali decisioni resta escluso qualsiasi intervento o momento partecipativo delle regioni interessate. Pertanto va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., il quinto comma dell'art. 5 della legge n. 554 del 1988 nella parte in cui non prevede che la copertura di posti degli enti (di cui al comma primo) e delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilita', avvenga sentite le regioni interessate. - S. nn. 175/1976, 151/1986, 344/1987, 747, 1029 e 1031/1988, 242/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte