Sentenza 407/1989 (ECLI:IT:COST:1989:407)
Massima numero 13559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13553  13554  13555  13556  13558  13561


Titolo
SENT. 407/89 F. REGIONI A STATUTO COMUNE - AUTONOMIA FINANZIARIA - PERSONALE DI PROVENIENZA EXTRAREGIONALE DESTINATO A COPRIRE POSTI IN ORGANICO NON COPERTI ALL'ESITO DI MOBILITA' INFRAREGIONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO - MEZZI FINANZIARI OCCORRENTI - MANCATA CORRESPONSIONE DA PARTE DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Costituiscono spese proprie delle regioni, che queste avrebbero dovuto in ogni caso sostenere per l'assunzione di personale, quelle per il trattamento economico del personale di provenienza extraregionale destinato a coprire i posti previsti in organico e rimasti non coperti all'esito della mobilita' infraregionale; sicche' la mancata corresponsione, da parte dello Stato, di mezzi finanziari occorrenti a tali spese non lede alcuna disposizione costituzionale in tema di autonomia finanziaria regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e dell'art. 1, quarto comma, della legge 29.12.1988, n. 554).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte