Sentenza 407/1989 (ECLI:IT:COST:1989:407)
Massima numero 13561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 407/89 G. IMPIEGO PUBBLICO - ASSUNZIONI NELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONDIZIONE DELLA PREVIA ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' - DIVIETO DI ASSUNZIONI CONSEGUENTI A CONCORSI LE CUI PROVE SIANO INIZIATE DOPO IL 30 SETTEMBRE 1988 E INEFFICACIA DELLE ASSUNZIONI IN DEROGA GIA' AUTORIZZATE DALLA REGIONE ALLA MEDESIMA DATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 407/89 G. IMPIEGO PUBBLICO - ASSUNZIONI NELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONDIZIONE DELLA PREVIA ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' - DIVIETO DI ASSUNZIONI CONSEGUENTI A CONCORSI LE CUI PROVE SIANO INIZIATE DOPO IL 30 SETTEMBRE 1988 E INEFFICACIA DELLE ASSUNZIONI IN DEROGA GIA' AUTORIZZATE DALLA REGIONE ALLA MEDESIMA DATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il criterio della residualita' delle assunzioni nelle unita' sanitarie locali rispetto alle operazioni di mobilita', contenuto nel quarto comma dell'art. 1 della legge n. 554 del 1988, costituisce una misura perfettamente logica e coerente con le finalita' che la stessa legge intende perseguire, considerato l'interesse nazionale che ne e' a fondamento; ne' puo', di per se', introdurre una illegittima lesione di competenze regionali la circostanza che il legislatore - facendo uso della sua discrezionalita' - abbia fissato in una data, di poco anteriore alla entrata in vigore della legge, l'inizio del blocco delle assunzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto, quinto e sesto comma, della legge 29.12.1988 n. 554).
Il criterio della residualita' delle assunzioni nelle unita' sanitarie locali rispetto alle operazioni di mobilita', contenuto nel quarto comma dell'art. 1 della legge n. 554 del 1988, costituisce una misura perfettamente logica e coerente con le finalita' che la stessa legge intende perseguire, considerato l'interesse nazionale che ne e' a fondamento; ne' puo', di per se', introdurre una illegittima lesione di competenze regionali la circostanza che il legislatore - facendo uso della sua discrezionalita' - abbia fissato in una data, di poco anteriore alla entrata in vigore della legge, l'inizio del blocco delle assunzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto, quinto e sesto comma, della legge 29.12.1988 n. 554).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte