Sentenza 409/1989 (ECLI:IT:COST:1989:409)
Massima numero 13585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 409/89 A. SERVIZIO MILITARE - OBBLIGATORIETA' (TUTELA PENALE DELLA) - RIFIUTO TOTALE DEL SERVIZIO DI LEVA PER MOTIVI DI COSCIENZA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA DI CHI CHIEDA E SIA AMMESSO AL SERVIZIO NON ARMATO O AL SERVIZIO CIVILE ALTERNATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 409/89 A. SERVIZIO MILITARE - OBBLIGATORIETA' (TUTELA PENALE DELLA) - RIFIUTO TOTALE DEL SERVIZIO DI LEVA PER MOTIVI DI COSCIENZA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA DI CHI CHIEDA E SIA AMMESSO AL SERVIZIO NON ARMATO O AL SERVIZIO CIVILE ALTERNATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' legittima la tutela dell'obbligatorieta' del servizio militare, quale risulta dalla disciplina dell'ipotesi, di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, di rifiuto totale, in tempo di pace, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, in quanto la situazione di chi rifiuta d'adempiere a doveri di solidarieta' sociale costituzionalmente sanciti e' ben diversa e non comparabile con la situazione di chi pur essendo contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili, e giuridicamente controllati, motivi di coscienza, quei doveri di solidarieta' adempie chiedendo (ed ottenendo) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al servizio civile alternativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 8 della legge 15/12/1972 n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24/12/1974, n. 695).
E' legittima la tutela dell'obbligatorieta' del servizio militare, quale risulta dalla disciplina dell'ipotesi, di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, di rifiuto totale, in tempo di pace, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, in quanto la situazione di chi rifiuta d'adempiere a doveri di solidarieta' sociale costituzionalmente sanciti e' ben diversa e non comparabile con la situazione di chi pur essendo contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili, e giuridicamente controllati, motivi di coscienza, quei doveri di solidarieta' adempie chiedendo (ed ottenendo) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al servizio civile alternativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 8 della legge 15/12/1972 n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24/12/1974, n. 695).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte