Sentenza 409/1989 (ECLI:IT:COST:1989:409)
Massima numero 13586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 409/89 B. SERVIZIO MILITARE - RIFIUTO TOTALE DEL SERVIZIO DI LEVA PER MOTIVI DI COSCIENZA - DISCIPLINA - PENA DELLA RECLUSIONE ED ESONERO DAL SERVIZIO MILITARE A PENA ESPIATA OVVERO, IN CASO DI RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO, ESTINZIONE DEL REATO E COMPUTO DEL TEMPO TRASCORSO IN DETENZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 409/89 B. SERVIZIO MILITARE - RIFIUTO TOTALE DEL SERVIZIO DI LEVA PER MOTIVI DI COSCIENZA - DISCIPLINA - PENA DELLA RECLUSIONE ED ESONERO DAL SERVIZIO MILITARE A PENA ESPIATA OVVERO, IN CASO DI RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO, ESTINZIONE DEL REATO E COMPUTO DEL TEMPO TRASCORSO IN DETENZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il ricorso alla sanzione penale detentiva per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 - cui si collega, per la comune finalita', la promessa estinzione del reato e d'ogni altro effetto penale della condanna nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del medesimo articolo - tende a rieducare e a recuperare alla comunita' chi, sia pur adducendo motivi di coscienza, rifiuta il servizio di leva e, dunque, di adempiere all'obbligo di solidarieta' sociale sancito dal secondo comma dell'art. 52 Cost.: non solo, dunque, non e' manifestamente irrazionale ne' comprime indebitamente il diritto fondamentale di liberta' dell'autore del delitto, ma appare sufficientemente giustificato dalla particolare gravita' del fatto lesivo di un bene di rilevanza costituzionale. Non e' irrazionale, inoltre, il previsto esonero dal servizio militare a pena espiata, non essendovi alcun obbligo costituzionale, per il legislatore, di penalizzare le lesioni dell'interesse tutelato dall'art. 52 Cost.; ne', d'altra parte, implica equiparazione della detenzione al (mancato) servizio militare, la ulteriore previsione che, se durante l'esecuzione della pena il condannato presenti domanda d'essere arruolato o d'essere ammesso al servizio non armato o ad uno civile, il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prevista per i servizi richiesti con la precitata domanda. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo, terzo e ultimo comma della legge 15/12/1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24/12/1974 n. 695).
Il ricorso alla sanzione penale detentiva per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 - cui si collega, per la comune finalita', la promessa estinzione del reato e d'ogni altro effetto penale della condanna nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del medesimo articolo - tende a rieducare e a recuperare alla comunita' chi, sia pur adducendo motivi di coscienza, rifiuta il servizio di leva e, dunque, di adempiere all'obbligo di solidarieta' sociale sancito dal secondo comma dell'art. 52 Cost.: non solo, dunque, non e' manifestamente irrazionale ne' comprime indebitamente il diritto fondamentale di liberta' dell'autore del delitto, ma appare sufficientemente giustificato dalla particolare gravita' del fatto lesivo di un bene di rilevanza costituzionale. Non e' irrazionale, inoltre, il previsto esonero dal servizio militare a pena espiata, non essendovi alcun obbligo costituzionale, per il legislatore, di penalizzare le lesioni dell'interesse tutelato dall'art. 52 Cost.; ne', d'altra parte, implica equiparazione della detenzione al (mancato) servizio militare, la ulteriore previsione che, se durante l'esecuzione della pena il condannato presenti domanda d'essere arruolato o d'essere ammesso al servizio non armato o ad uno civile, il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prevista per i servizi richiesti con la precitata domanda. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo, terzo e ultimo comma della legge 15/12/1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24/12/1974 n. 695).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte