Sentenza 409/1989 (ECLI:IT:COST:1989:409)
Massima numero 13587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Titolo
SENT. 409/89 C. SERVIZIO MILITARE - PENA PER IL RIFIUTO TOTALE DEL SERVIZIO DI LEVA - SPROPORZIONE RISPETTO ALLA PENA PREVISTA PER LA MANCANZA ALLA CHIAMATA (EX ART. 151 C.P.M.P.) - FISSAZIONE NELLA MISURA MINIMA DI DUE ANNI ANZICHE' IN QUELLA DI SEI MESI E NELLA MISURA MASSIMA DI QUATTRO ANNI ANZICHE' IN QUELLA DI DUE ANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 409/89 C. SERVIZIO MILITARE - PENA PER IL RIFIUTO TOTALE DEL SERVIZIO DI LEVA - SPROPORZIONE RISPETTO ALLA PENA PREVISTA PER LA MANCANZA ALLA CHIAMATA (EX ART. 151 C.P.M.P.) - FISSAZIONE NELLA MISURA MINIMA DI DUE ANNI ANZICHE' IN QUELLA DI SEI MESI E NELLA MISURA MASSIMA DI QUATTRO ANNI ANZICHE' IN QUELLA DI DUE ANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
Il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al secondo comma, dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, e quello di mancanza alla chiamata senza alcun motivo o per motivi futili, ex art. 151 cod. pen. mil. pace, per quanto subiettivamente diversificati, ledono, con modalita' oggettive analoghe, uno stesso interesse, quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare; onde e' manifestamente irrazionale la notevole diversita' di trattamento penale riservata agli stessi delitti dal legislatore e, in ispecie, la sproporzionata sanzione penale che colpisce l'adduzione di motivi di coscienza. Pertanto, per violazione dell'art. 3, primo comma Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 - come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 - nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni (dovendosi conseguentemente tener conto, per il delitto di cui allo stesso art. 8 della legge n. 772, della pena edittale comminata dall'art. 151, cod.pen.mil.pace). - S. nn. 26/1979; 72/1980; 103/1982; 49/1989.
Il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al secondo comma, dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, e quello di mancanza alla chiamata senza alcun motivo o per motivi futili, ex art. 151 cod. pen. mil. pace, per quanto subiettivamente diversificati, ledono, con modalita' oggettive analoghe, uno stesso interesse, quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare; onde e' manifestamente irrazionale la notevole diversita' di trattamento penale riservata agli stessi delitti dal legislatore e, in ispecie, la sproporzionata sanzione penale che colpisce l'adduzione di motivi di coscienza. Pertanto, per violazione dell'art. 3, primo comma Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 - come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 - nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni (dovendosi conseguentemente tener conto, per il delitto di cui allo stesso art. 8 della legge n. 772, della pena edittale comminata dall'art. 151, cod.pen.mil.pace). - S. nn. 26/1979; 72/1980; 103/1982; 49/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte