Sentenza 410/1989 (ECLI:IT:COST:1989:410)
Massima numero 13562
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 26/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 410/89. IMPIEGO PUBBLICO - MOBILITA' NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ATTUAZIONE - OBBLIGO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI COMUNICARE LE SITUAZIONI DI ESUBERO E DI CARENZA DI PERSONALE - SOLLECITAZIONE AL SUO ADEMPIMENTO RIVOLTO ALLA REGIONE LOMBARDIA - NON SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.

Testo
Tra le "pubbliche amministrazioni" cui si rivolge il d.P.C.M. n. 325 del 1988, e in particolare, il suo art. 3, non possono ritenersi comprese le regioni, per le quali vale invece la disciplina, del tutto autonoma e distinta da quella relativa alle amministrazioni statali, dettata dalla legge n. 554 del 1988 (all'art. 5) per l'attuazione dei processi di mobilita' in ambito regionale. Non spetta, pertanto, allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica, di sollecitare la Regione Lombardia al rispetto dell'obbligo, di cui all'art. 3 del d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, concernente la comunicazione delle situazioni di esubero e di carenza di personale. Va annullata, di conseguenza, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento per la funzione pubblica) del 3.11.1988 in quanto indirizzata anche alla Regione Lombardia. - S. n. 407/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte