Sentenza 108/2021 (ECLI:IT:COST:2021:108)
Massima numero 43949
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 27/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Titolo
Ricorso in via principale e conflitto di attribuzione tra enti - Vizi deducibili dalle Regioni - Dedotta lesione delle prerogative costituzionali proprie e degli enti locali - Legittimazione ad agire - Ammissibilità.
Ricorso in via principale e conflitto di attribuzione tra enti - Vizi deducibili dalle Regioni - Dedotta lesione delle prerogative costituzionali proprie e degli enti locali - Legittimazione ad agire - Ammissibilità.
Testo
Le Regioni hanno legittimazione ad agire per denunciare davanti alla Corte costituzionale la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali.
(Nei casi di specie, avente ad oggetto la ripartizione delle somme del fondo istituito dall'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, così come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020, la Regione Veneto ha agito a tutela sia delle proprie attribuzioni, sia di quelle dei Comuni esclusi dalla suddetta ripartizione). (Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2019, n. 17 del 2018 e n. 205 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/05/2020
n. 34
art. 112
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte