Sentenza 108/2021 (ECLI:IT:COST:2021:108)
Massima numero 43949
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 27/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43950  43951  43952  43953  43954  43955  43956


Titolo
Ricorso in via principale e conflitto di attribuzione tra enti - Vizi deducibili dalle Regioni - Dedotta lesione delle prerogative costituzionali proprie e degli enti locali - Legittimazione ad agire - Ammissibilità.

Testo

Le Regioni hanno legittimazione ad agire per denunciare davanti alla Corte costituzionale la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali.

(Nei casi di specie, avente ad oggetto la ripartizione delle somme del fondo istituito dall'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, così come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020, la Regione Veneto ha agito a tutela sia delle proprie attribuzioni, sia di quelle dei Comuni esclusi dalla suddetta ripartizione). (Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2019, n. 17 del 2018 e n. 205 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/05/2020  n. 34  art. 112  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte