Sentenza 412/1989 (ECLI:IT:COST:1989:412)
Massima numero 13584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 412/89. CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA - SOCCIDA PARZIARIA CON CONFERIMENTO DI PASCOLO - APPORTO DI BESTIAME DA PARTE DEL SOCCIDANTE INFERIORE AL QUINTO DEL VALORE COMPLESSIVO - CONVERSIONE AUTOMATICA IN AFFITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 412/89. CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA - SOCCIDA PARZIARIA CON CONFERIMENTO DI PASCOLO - APPORTO DI BESTIAME DA PARTE DEL SOCCIDANTE INFERIORE AL QUINTO DEL VALORE COMPLESSIVO - CONVERSIONE AUTOMATICA IN AFFITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In base alla regola dell'assorbimento - che determina la disciplina dei contratti misti - nel caso in cui l'apporto di bestiame da parte del soccidante sia inferiore al quinto del valore dell'intero bestiame, la soccida parziaria con conferimento di pascolo va ricondotta allo schema della soccida con conferimento di pascolo, la quale, a differenza della soccida parziaria, e' automaticamente convertibile in affitto, essendo 'ex lege' esclusa la possibilita' di contributo del soccidante alla direzione dell'impresa. Consegue che, nel caso di cui trattasi, la convertibilita' in affitto per volonta' unilaterale del soccidario non e' altro che un'applicazione dell'analoga norma sulla soccida con conferimento di pascolo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui prevede l'incondizionata convertibilita' in affitto dei contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo se l'apporto di bestiame del soccidante e' inferiore al quinto del valore complessivo). - S. n. 138/1984.
In base alla regola dell'assorbimento - che determina la disciplina dei contratti misti - nel caso in cui l'apporto di bestiame da parte del soccidante sia inferiore al quinto del valore dell'intero bestiame, la soccida parziaria con conferimento di pascolo va ricondotta allo schema della soccida con conferimento di pascolo, la quale, a differenza della soccida parziaria, e' automaticamente convertibile in affitto, essendo 'ex lege' esclusa la possibilita' di contributo del soccidante alla direzione dell'impresa. Consegue che, nel caso di cui trattasi, la convertibilita' in affitto per volonta' unilaterale del soccidario non e' altro che un'applicazione dell'analoga norma sulla soccida con conferimento di pascolo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui prevede l'incondizionata convertibilita' in affitto dei contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo se l'apporto di bestiame del soccidante e' inferiore al quinto del valore complessivo). - S. n. 138/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte