Sentenza 413/1989 (ECLI:IT:COST:1989:413)
Massima numero 13548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13549


Titolo
SENT. 413/89 A. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLI DEL CO.RE.CO. - REITERAZIONE DOPO L'ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DELL'ATTO NEGATIVO DI CONTROLLO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 59 e 60, L. 10 febbraio 1953 n. 62, e degli artt. 18 e 19, L. reg. Piemonte 12 agosto 1976 n. 42 - impugnati in quanto,dopo l'annullamento giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, non consentono al CO.RE.CO. di reiterare l'esercizio del medesimo potere di controllo - va dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto concerne un'evenienza (la reiterabilita' o meno del controllo) estranea all'ambito del giudizio 'a quo', il quale, essendo limitato alla richiesta di annullamento dell'atto negativo di controllo, non richiede alcuna diretta applicazione della normativa impugnata. (Questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte