Sentenza 414/1989 (ECLI:IT:COST:1989:414)
Massima numero 13552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13550  13551


Titolo
SENT. 414/89 C. IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA REATO - RILASCIO DELLA COPIA ESECUTIVA - CONDIZIONE - AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Alla stregua di una interpretazione sistematica dell'art. 66, in coordinata lettura con gli artt. 59 e 60, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, deve ritenersi che, per le sentenze (civili e penali) che condannano al "risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", il rilascio della copia esecutiva e', si', subordinato alla previa registrazione, ma tale registrazione avviene senza obbligo di contemporaneo pagamento dell'imposta di registro, dovendo il cancelliere limitarsi ad indicare sulla copia l'ammontare dell'imposta prenotata a debito, il cui recupero sara' effettuato, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, d.P.R. cit., soltanto nei confronti della parte obbligata dalla sentenza al risarcimento del danno. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e relativa all'art. 66 cit., "nella parte in cui subordina il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna al previo pagamento dell'imposta di registro").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte