Sentenza 108/2021 (ECLI:IT:COST:2021:108)
Massima numero 43950
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 27/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Sopravvenuta modifica normativa - Permanenza dell'interesse attuale e concreto all'accertamento del riparto delle attribuzioni - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione preliminare.
Sopravvenienze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Sopravvenuta modifica normativa - Permanenza dell'interesse attuale e concreto all'accertamento del riparto delle attribuzioni - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio per conflitto tra enti avente ad oggetto l'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, in quanto, in conseguenza della correzione della rubrica e del testo dell'art. 112, non sussisterebbe più la violazione delle prerogative regionali e la disparità di trattamento tra le popolazioni locali maggiormente colpite dalla pandemia. A rilevare nel conflitto fra enti è l'interesse all'accertamento della violazione o menomazione del riparto costituzionale delle attribuzioni interesse che si sostanzia nella rimozione della situazione di incertezza in ordine a tale riparto, al punto che irrilevanti sono sia l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, sia più in generale le sopravvenienze di fatto in corso di giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019 e n. 198 del 2017).
Nel giudizio per conflitto tra enti avente ad oggetto l'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, in quanto, in conseguenza della correzione della rubrica e del testo dell'art. 112, non sussisterebbe più la violazione delle prerogative regionali e la disparità di trattamento tra le popolazioni locali maggiormente colpite dalla pandemia. A rilevare nel conflitto fra enti è l'interesse all'accertamento della violazione o menomazione del riparto costituzionale delle attribuzioni interesse che si sostanzia nella rimozione della situazione di incertezza in ordine a tale riparto, al punto che irrilevanti sono sia l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, sia più in generale le sopravvenienze di fatto in corso di giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019 e n. 198 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/05/2020
n. 34
art. 112
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte