Ordinanza 416/1989 (ECLI:IT:COST:1989:416)
Massima numero 13917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
ORD. N. 416/89 E. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - PENA PECUNIARIA - APPLICABILITA' - MANCATA DISTINZIONE TRA OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE; INCERTEZZA DEGLI UFFICI FINANZIARI CIRCA LE DETERMINAZIONI POSSIBILI; TUTELA DEL CONTRIBUENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 46, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 24, 76.
ORD. N. 416/89 E. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - PENA PECUNIARIA - APPLICABILITA' - MANCATA DISTINZIONE TRA OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE; INCERTEZZA DEGLI UFFICI FINANZIARI CIRCA LE DETERMINAZIONI POSSIBILI; TUTELA DEL CONTRIBUENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 46, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 24, 76.
Testo
In ordine alle ipotesi di omissione e di infedele dichiarazione, l'art. 46, d.P.R. n. 600 del 1973, non viola gli artt. 3 e 76 Cost., in quanto differenzia le due fattispecie sanzionarebbe in modo diverso. Ne' la norma contrasta con il diritto di difesa, essendo consentita al contribuente la scelta tra due alternative, e cioe' quella di effettuare la dichiarazione e il conseguente versamento dell'imposta, senza avvalersi della detrazione - chiedendo il rimborso delle somme ritenute detraibili e quindi non dovute - con la possibilita', in caso di rifiuto, di adire il giudice tributario, oppure quella di operare direttamente le detrazioni e di difendersi in giudizio, qualora esse vengano contestate dall'amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.).
In ordine alle ipotesi di omissione e di infedele dichiarazione, l'art. 46, d.P.R. n. 600 del 1973, non viola gli artt. 3 e 76 Cost., in quanto differenzia le due fattispecie sanzionarebbe in modo diverso. Ne' la norma contrasta con il diritto di difesa, essendo consentita al contribuente la scelta tra due alternative, e cioe' quella di effettuare la dichiarazione e il conseguente versamento dell'imposta, senza avvalersi della detrazione - chiedendo il rimborso delle somme ritenute detraibili e quindi non dovute - con la possibilita', in caso di rifiuto, di adire il giudice tributario, oppure quella di operare direttamente le detrazioni e di difendersi in giudizio, qualora esse vengano contestate dall'amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte