Ordinanza 419/1989 (ECLI:IT:COST:1989:419)
Massima numero 13803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 419/89. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo gia' stata dichiarata inammissibile (e, poi, manifestamente inammissibile) sotto i medesimi profili, in quanto censura una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa; resta comunque pressante l'invito al legislatore alla omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost. e concernente l'art. 1, comma terzo, lett. b, L. 27 maggio 1959 n. 324, in relazione alla L. 3 marzo 1960 n. 185; gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032; l'art. 7, comma primo, L. 29 aprile 1976 n. 177; nonche' la legge 20 marzo 1980 n. 75). - S. n. 220/1988; O. nn. 641, 869, 1070, 1072/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte