Ordinanza 421/1989 (ECLI:IT:COST:1989:421)
Massima numero 13804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 421/89. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - REVOCA - POSSIBILITA' SOLO IN OCCASIONE DELLA REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo quanto affermato con precedente sentenza interpretativa di rigetto, l'art. 69, comma quarto, l. 26 luglio 1975 n. 354 - come modificato dall'art. 21, l. 10 ottobre 1986 n. 663 - va interpretato nel senso, conforme a Costituzione, che la dichiarazione di delinquenza abituale professionale o per tendenza puo essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza di una misura di sicurezza, onde va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base all'interpretazione contraria. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte