Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure in favore degli enti territoriali - Istituzione di apposito fondo - Avviso di rettifica della legge istitutiva del fondo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto - Lamentata violazione delle disposizioni sulla decretazione d'urgenza, irragionevole disparità di trattamento rispetto ai Comuni esclusi dal fondo attraverso l'avviso di rettifica, menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità del conflitto.
È dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 118 e 119 Cost. - a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020 con il quale si è corretto il testo dell'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, che istituisce un fondo a favore di alcuni enti territoriali colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Regione Veneto per alcuni dei parametri evocati si è limitata a denunciarne la violazione ad opera dell'avviso di rettifica senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in qual modo la denunciata illegittimità del citato avviso si rifletta su di esse; per altri si è, invece, limitata ad una generica e potenziale prospettazione delle competenze costituzionali coinvolte nel caso di specie, non avendo in alcun modo dimostrato gli effetti concreti che la denunciata illegittimità dell'atto impugnato avrebbe prodotto su di esse. Tuttavia, non si può non rilevare le conseguenze che possono aversi sul sistema delle fonti ove non venga rispettato il confine tra le correzioni di errori materiali e le modifiche normative vere e proprie, le quali devono essere operate, ovviamente, seguendo in modo rigoroso le forme che l'ordinamento costituzionale prescrive.
Le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale. Se ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione costituzionale delle competenze o, comunque sia, se non vengano date prova e adeguata motivazione di tale alterazione, il conflitto non può ritenersi ammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2018, n. 263 del 2014, n. 380 del 2007, e n. 27 del 1996).
Sebbene l'oggetto del conflitto di attribuzione tra enti sia duplice (identificandosi, tanto nella questione sulla competenza, quanto nell'atto del quale si chiede l'annullamento), la sua sostanza si identifica sempre nella questione di competenza, per come esplicata in concreto e non per come attribuita in astratto. Le attribuzioni che vengono in rilievo in sede di conflitto non possono considerarsi, quindi, quale mera causa petendi, ma concretano il "bene della vita" controverso, non potendosi mai risolvere il conflitto in un giudizio a carattere meramente impugnatorio.