Ordinanza 424/1989 (ECLI:IT:COST:1989:424)
Massima numero 13862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13893  13894


Titolo
ORD. 424/89 A. STAMPA - GIORNALISTI E PUBBLICISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - RICORSO AL TRIBUNALE ANZICHE' AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia di iscrizione agli albi professionali, il soggetto e' titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, spettando agli organi all'uopo indicati il mero accertamento - scevro di valutazioni discrezionali - dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui quello della "regolare retribuzione, richiesto per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento dell'art. 103, comma primo, Cost., e relativa all'art. 63, comma primo, L. 3 febbraio 1963 n. 69, in quanto attribuirebbe al giudice ordinario controversie inerenti alla tutela di un interesse legittimo). - S.n. 284/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 1

Altri parametri e norme interposte