Ordinanza 424/1989 (ECLI:IT:COST:1989:424)
Massima numero 13893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
ORD. 424/89 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE - DISTINZIONE DAI GIUDICI SPECIALI DI NUOVA ISTITUZIONE - CRITERIO.
ORD. 424/89 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE - DISTINZIONE DAI GIUDICI SPECIALI DI NUOVA ISTITUZIONE - CRITERIO.
Testo
Il requisito necessario e sufficiente a differenziare le "sezioni specializzate" - delle quali l'art. 102, comma secondo, Cost. consente la istituzione - dai giudici speciali, colpiti invece dal divieto contenuto nella stessa norma costituzionale, e' dato dalla compenetrazione istituzionale tra la sezione specializzata e gli organi giudiziari ordinari, e cioe', da un nesso organico desumibile dai caratteri funzionali e strutturali della sezione (quali la prescritta adozione, nel silenzio della legge, del rito civile ordinario; la sottoposizione al potere di sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari cui la sezione e' collegata; la presenza indefettibile, nel collegio giudicante, di magistrati ordinari; l'attribuzione ad organi della magistratura ordinaria del potere di preposizione alla carica dei membri laici). - S.nn. 108/1962, 76/1961.
Il requisito necessario e sufficiente a differenziare le "sezioni specializzate" - delle quali l'art. 102, comma secondo, Cost. consente la istituzione - dai giudici speciali, colpiti invece dal divieto contenuto nella stessa norma costituzionale, e' dato dalla compenetrazione istituzionale tra la sezione specializzata e gli organi giudiziari ordinari, e cioe', da un nesso organico desumibile dai caratteri funzionali e strutturali della sezione (quali la prescritta adozione, nel silenzio della legge, del rito civile ordinario; la sottoposizione al potere di sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari cui la sezione e' collegata; la presenza indefettibile, nel collegio giudicante, di magistrati ordinari; l'attribuzione ad organi della magistratura ordinaria del potere di preposizione alla carica dei membri laici). - S.nn. 108/1962, 76/1961.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte