Ordinanza 424/1989 (ECLI:IT:COST:1989:424)
Massima numero 13894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/07/1989; Decisione del
06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
ORD. 424/89 C. STAMPA - GIORNALISTI E PUBBLICISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - RICORSO AL TRIBUNALE A COMPOSIZIONE INTEGRATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 424/89 C. STAMPA - GIORNALISTI E PUBBLICISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - RICORSO AL TRIBUNALE A COMPOSIZIONE INTEGRATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'organo giudicante istituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969 n. 308 - e, cioe', il tribunale nella composizione integrata da membri "laici" ha natura di sezione specializzata e non di giudice speciale, essendo desumibile, dalla disposizione richiamata, l'esistenza del necessario nesso organico con gli organi giudiziari ordinari. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 2 cit., impugnato in quanto avrebbe istituito un giudice speciale e non una sezione specializzata).
L'organo giudicante istituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969 n. 308 - e, cioe', il tribunale nella composizione integrata da membri "laici" ha natura di sezione specializzata e non di giudice speciale, essendo desumibile, dalla disposizione richiamata, l'esistenza del necessario nesso organico con gli organi giudiziari ordinari. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 2 cit., impugnato in quanto avrebbe istituito un giudice speciale e non una sezione specializzata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte