Ordinanza 426/1989 (ECLI:IT:COST:1989:426)
Massima numero 13870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  06/07/1989;  Decisione del  06/07/1989
Deposito del 18/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 426/89. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - CONVENUTO CONTUMACE - VERBALE RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI SCRITTURA PRIVATA - NECESSITA' DI NOTIFICA NEI GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE - OMESSA P...... - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Lintervenuta dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso cidice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza, rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale concernente il medesimo disposto normativo. (Questione sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.). - S. n. 317/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte