Sentenza 427/1989 (ECLI:IT:COST:1989:427)
Massima numero 13589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  18/07/1989;  Decisione del  18/07/1989
Deposito del 25/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 427/89. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATORI DI IMPRESE CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - GARANZIE PROCEDIMENTALI - INAPPLICABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
Principi di civilta' giuridica ed innegabili esigenze di parita' di trattamento richiedono che a favore del lavoratore, colpito dalla piu' grave delle sanzioni disciplinari, qual e' quella espulsiva con perdita del posto di lavoro e lesiva della sua dignita' professionale e personale, siano in ogni caso assicurate le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, senza che abbia rilievo a tal fine il numero di dipendenti occupati nell'impresa. Pertanto va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui e' esclusa la loro applicabilita' al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti. - S. n. 204/1982; O. n. 345/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte